Avv. Rosa Giovanna Barresi, LL.M.

I progetti di transizione digitale devono diffondere valori e comportamenti positivi. I Non-Fungible Token, una tecnologia resa popolare dallo sviluppo della blockchain, sono l’occasione per trasformarci in micro-influencer e rafforzare il senso della comunità.

Il regolamento MiCA sulle crypto-attività non si applicherà agli NFT

Nella seduta dello scorso 20 aprile, il Parlamento Europeo ha approvato il testo del regolamento sulle cripto-attività (MiCA - Market in Crypto Assets) al termine di un percorso iniziato nel settembre del 2020. 

Sebbene un accordo tra Parlamento e Consiglio fosse già stato raggiunto la scorsa estate, la lettura finale è stata rinviata per gli ultimi aggiustamenti e per problemi di traduzione.

Il Regolamento MiCA, che passa ora al Consiglio per la sua approvazione definitiva, diventerà, analogamente al GDPR (General Data Protection Regulation), il termine di paragone per i regolamenti relativi alle cripto-attività.

Sviluppato per disciplinare i nuovi mezzi di pagamento e le relative piattaforme di gestione, il regolamento si applica alle criptovalute (come il Bitcoin) ed ai buoni prepagati per le utenze domestiche (utility token). Restano quindi al di fuori del suo ambito i security token (strumenti di investimento regolati dalla Direttiva MiFID II) ed i non-fungible token (NFT), che verranno disciplinati dalle normative antiriciclaggio, a meno che non dichiarino esplicitamente di avere valore monetario nullo.

Cosa sono gli NFT ed a cosa servono

Dal punto di vista legale, una blockchain è un meccanismo affidabile per conservare delle informazioni indicando L’elenco di tutti i loro proprietari, o più correttamente, di tutte le entità controllanti.

Queste cripto-attività (chiamate anche digital asset o token) sono solitamente sostituibili tra loro: dal punto di vista di un'operazione di pagamento, una moneta vale un’altra ed anche un token che valga un Bitcoin può essere sostituito da un qualsiasi altro token di pari valore. Viceversa, un token che rappresenti la proprietà esclusiva di un'opera d'arte è un unicum, che può essere venduto ma non scambiato, in quanto rappresenta un oggetto unico nel suo genere: in questo caso si parla di non-fungible token o NFT.

Utilizzati inizialmente per impedire la copia di immagini, intorno agli NFT si è subito creato un mercato speculativo. Le prime airdrop (distribuzioni a pioggia) di NFT seguivano lo stesso principio delle collezioni di figurine: rendendone alcune molto più rare degli altre, se ne poteva alzare a piacere il valore commerciale.

Successivamente, il mondo degli articoli di lusso ha impiegato gli NFT come protezione dalle contraffazioni, creando un vero e proprio gemello digitale di ogni oggetto in vendita. E qui è sorto un problema legale: questi NFT possono essere considerati opere d'arte indipendenti oppure sono semplici riproduzioni come le fotografie? Lo scorso febbraio, la corte distrettuale di New York (Manhattan) ha deciso che raffigurare un prodotto di terzi su di un NFT è una violazione della proprietà intellettuale, a meno che i suoi autori non si siano procurati una licenza dal produttore.

Gli NFT ed il mondo dello sport

Negli Stati Uniti, gli NFT sono una realtà consolidata: le piattaforme che li gestiscono sono legate da contratti decennali alle associazioni dello sport professionistico ed ai produttori di equipaggiamento sportivo, realizzando nel 2022 un giro di affari intorno ai due miliardi di dollari.

Anche il mondo del calcio europeo è alla ricerca di un miglioramento di immagine e sta cercando di indirizzare verso altre opportunità i flussi di spesa degli scommettitori. Purtroppo sembra essere mancata una valutazione delle potenzialità degli NFT e delle possibili sinergie con altri prodotti dell’informatica. Ad esempio, il divieto di pubblicizzare giochi d’azzardo e scommesse è in vigore in Italia da circa quattro anni, ma gli accordi tra le piattaforme NFT e le società calcistiche di Serie A hanno una durata media troppo breve per raccogliere le tifoserie intorno ad un prodotto specifico.

Gli NFT nella comunicazione istituzionale

Molte istituzioni si avvalgono di influencer per veicolare i loro messaggi sulle piattaforme social, ma questa strategia potrebbe essere meno efficace di quanto sembri.

Gran parte di queste attività vanno a beneficio degli influencer, che espandono la loro base di pubblico e consolidano la loro immagine in rete a scapito dei messaggi che dovrebbero diffondere.

In realtà, ognuno di noi è un micro-influencer: se un'istituzione ci mettesse a disposizione un messaggio originale (ma preconfezionato) potremmo condividerlo con i nostri contatti.

E questo è ormai possibile: abbiamo tutti sentito parlare di ChatGPT, un programma di Intelligenza Artificiale in grado di migliorare i testi, producendo dei contenuti molto più leggibili ed autorevoli di quanto gli viene fornito in ingresso.

Però esistono Intelligenze Artificiali che non si limitano a migliorare un testo: partendo dalla descrizione di cosa desideriamo ottenere, riescono a produrre contenuti video di livello professionale. Queste Intelligenze Artificiali Generative rivoluzioneranno il settore del multimediale, consentendo a chiunque la produzione di contenuti video personalizzati in maniera automatica.

Una volta scattata una foto dell’utente, un sito istituzionale potrebbe generare un video personalizzato e proporgli uno scambio alla pari: se l'utente accetta di condividere il video con i suoi contatti, il contenuto gli viene messo a disposizione sotto forma di un NFT da collezionare.

Il valore legale di un simile oggetto è pari a zero, analogamente a quello di un foglietto di francobolli timbrati in una data specifica (annullo filatelico). In entrambi i casi, però, chi fosse disposto a comprare questi asset, li pagherebbe in base al loro valore sentimentale.

02-05-2023
Autore: Avv. Rosa Giovanna Barresi, LL
BABEL – Università di Firenze
meridianoitalia.tv